Art. 4.
(Azione preventiva, precauzione, correzione).

      1. La tutela dell'ambiente consiste nell'azione preventiva tendente ad evitare la creazione di inquinamenti o danni alla fonte, prima che tali fattori manifestino i propri effetti negativi.
      2. Quando vi sono pericoli di un danno grave e irreparabile, la mancanza di piena certezza scientifica non impedisce l'adozione di misure efficaci per la prevenzione del degrado ambientale.
      3. La tutela dell'ambiente consiste, altresì, nella correzione e nella riduzione, per quanto possibile, degli inquinamenti e dei danni ambientali che si siano già verificati.